Art. 8. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Revisione dell'albo.
Dispositivo
Art. 8.
(Revisione dell'albo).
L'albo e' permanente. Esso e' riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo 5.
Il primo presidente della corte d'appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Articoli correlati nel
Attuazione del codice di procedura civile
Ratio Legis
Spiegazione