Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 8. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Revisione dell'albo.

Dispositivo

Art. 8.

(Revisione dell'albo).


L'albo e' permanente. Esso e' riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo 5.


Il primo presidente della corte d'appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.



Ratio Legis


Spiegazione