Art. n°
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Art. 11. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Astensione e ricusazione degli esperti.

Dispositivo

Art. 11.

(Astensione e ricusazione degli esperti).


Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione puo' essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.


Agli effetti dell'applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d'appello.



Ratio Legis


Spiegazione