Art. 26. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Iscrizione nell'albo.
Dispositivo
Art. 26.
(Iscrizione nell'albo).
Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o piu' rami della produzione, che siano indicate dal presidente del consiglio provinciale delle corporazioni.
Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d'ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio conseguito o per l'attivita' medico-chirurgica spiegata, si dimostrano particolarmente versati nelle materie stesse.
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Ratio Legis
Spiegazione