Art. 27. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici.
Dispositivo
Art. 27.
(Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici).
Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell'albo formato norma dell'articolo 25.
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Ratio Legis
Spiegazione