Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 49. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Nota da consegnarsi al pubblico ministero.

Dispositivo

Art. 49.

(Nota da consegnarsi al pubblico ministero).


L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:


1) l'indicazione del nome e della qualita' della persona che ha chiesto la notificazione;


2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;


3) la natura dell'atto notificato;


4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;


5) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.


La nota e' trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.



Ratio Legis


Spiegazione