Art. n°
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Art. 51. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria.

Dispositivo

Art. 51.

(Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria).


La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in carcelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice e' custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.


Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.



Ratio Legis


Spiegazione