Art. 137. Attuazione del codice di procedura civile
Copie del ricorso e del controricorso.
Dispositivo
(Copie del ricorso e del controricorso).
Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. ((Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalita' telematiche, il presente comma non si applica)).
Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
Ratio Legis
Spiegazione