Art. 140. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Deposito delle memorie di parte.
Dispositivo
Art. 140.
(Deposito delle memorie di parte).
Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del codice debbono unire almeno tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.
Il cancelliere non puo' ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.
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Ratio Legis
Spiegazione