Art. n°
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Art. 152-bis. Attuazione del codice di procedura civile

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Liquidazione di spese processuali

Dispositivo

Art. 152-bis.

(Liquidazione di spese processuali)


Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, ((si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.)) La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.



Ratio Legis


Spiegazione