Art. n°
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Art. 153. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rilascio del titolo esecutivo.

Dispositivo

Art. 153.

(Rilascio del titolo esecutivo).


Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice e' formalmente perfetta. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.


La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.


Art 154.


(Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive).


Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi e' un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito e' comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.


Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.



Ratio Legis


Spiegazione