Art. 189. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi.
Dispositivo
Art. 189.
(Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi).
L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore da' i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. ((Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finche' non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi)).
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Spiegazione