Art. 194. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione.
Dispositivo
Art. 194.
(Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione).
Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote e' necessaria l'opera di un esperto, questi e' nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del codice.
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Spiegazione
