Art. n°
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Art. 220. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Espropriazione forzata soltanto iniziata.

Dispositivo

Art. 220.

(Espropriazione forzata soltanto iniziata).


Se prima dell'entrata in vigore del codice e' stato soltanto eseguito il pignoramento mobiliare o trascritto il precetto immobiliare, il creditore procedente deve eseguire o integrare i depositi prescritti dagli articoli 518 ultimo comma e 557 del codice e 38 delle presenti norme e proporre l'istanza di assegnazione o di vendita a norma dell'articolo 501 nel termine di cui all'articolo 497 del codice, decorrente dal giorno dell'entrata in vigore di questo.


Eseguiti i depositi, il cancelliere forma il fascicolo e lo presenta immediatamente al capo dell'ufficio giudiziario, il quale designa il giudice dell'esecuzione; quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del codice.



Ratio Legis


Spiegazione