Art. n°
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Art. 222. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Processi d'espropriazione immobiliare.

Dispositivo

Art. 222.

(Processi d'espropriazione immobiliare).


Nei processi d'espropriazione di beni immobili, nei quali prima dell'entrata in vigore del codice e' stata chiesta l'autorizzazione a vendere i beni pignorati, l'autorizzazione stessa e' data a norma della legge precedente, ma le condizioni della vendita sono disposte a norma dell'articolo 576 del codice. Quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del codice, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata a norma della legge precedente.


Il deposito degli atti di cui all'articolo 557 del codice e quello di cui all'articolo 38 deve essere fatto dal creditore procedente nel termine perentorio che il giudice fissa nel provvedimento di autorizzazione a vendere.


Si applica la disposizione dell'articolo 220 secondo comma.


Se prima dell'entrata in vigore del codice e' stata autorizzata o eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.



Ratio Legis


Spiegazione