Art. 70 Testo Unico IVA
Redditi di natura fondiaria
Dispositivo
((Redditi di natura fondiaria
1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura
fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche' consistenti in
prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni
immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non
devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita,
concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo di imposta in cui sono percepiti.
2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero
concorrono. alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare
netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero
per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformita'
dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero
che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati
non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a
formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel
periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.))
Ratio Legis
Spiegazione
