Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 70 Testo Unico IVA

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Redditi di natura fondiaria

Dispositivo

Art. 70

((Redditi di natura fondiaria


1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura


fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche' consistenti in


prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni


immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non


devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita,


concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo di imposta in cui sono percepiti.


2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero


concorrono. alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare


netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero


per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformita'


dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero


che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati


non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a


formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel


periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.))



Ratio Legis


Spiegazione