Art. 71 Testo Unico IVA
Altri redditi
Dispositivo
Altri redditi
1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81
costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di
imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1
dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare
percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti
alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e
h-bis) del predetto articolo 81 sono determinate a norma dell'articolo 54.
((2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le
operazioni di cui all' articolo 67, comma 1, lettera i), poste in
essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo
29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto
articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le disposizioni del presente
comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla Legge 7 aprile 2003, n. 80)).
Ratio Legis
Spiegazione