Art. n°
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Art. 71 Testo Unico IVA

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Altri redditi

Dispositivo

Art. 71

Altri redditi


1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81


costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di


imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.


2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1


dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare


percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti


alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e


h-bis) del predetto articolo 81 sono determinate a norma dell'articolo 54.


((2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le


operazioni di cui all' articolo 67, comma 1, lettera i), poste in


essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo


29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto


articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai


commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le disposizioni del presente


comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla Legge 7 aprile 2003, n. 80)).



Ratio Legis


Spiegazione