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Art. 156 Testo Unico IVA

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Determinazione del reddito imponibile

Dispositivo

Art. 156

Determinazione del reddito imponibile


((1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, e' calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:


a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;


b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;


c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;


d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.)) ((98))


2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresi' esclusi dal computo dei giorni di operativita' quelli nei quali la nave e' in disarmo temporaneo.


3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 84.


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AGGIORNAMENTO (98)


Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta indicati all'articolo 4, comma 1, lettera e), del D.LGS. 12 dicembre 2003, n. 344."



Ratio Legis


Spiegazione