Art. 158 Testo Unico IVA
Plusvalenze e minusvalenze
Dispositivo
((Plusvalenze e minusvalenze
1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o piu' navi
relativamente alle quali e' efficace l'opzione di cui all'articolo 155, l'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata; tuttavia, qualora la cessione abbia oggetto un'unita' gia' in proprieta' dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 dovra' aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione.
2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima
applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la differenza di cui al comma precedente e' aggiunta all'imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.
3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso
aziendale, per l'applicazione del comma 1 e' necessario che tali navi rappresentino l'80 per cento del valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari.))
Ratio Legis
Spiegazione