Art. n°
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Art. 6. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Dispositivo

Art. 6.

(( (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). ))


((Il fallimento e' dichiarato su ricorso del debitore, di uno o piu' creditori o su richiesta del pubblico ministero.


Nel ricorso di cui al primo comma l'istante puo' indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.))



Ratio Legis


Spiegazione