Art. 6. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Dispositivo
Art. 6.
(( (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). ))
((Il fallimento e' dichiarato su ricorso del debitore, di uno o piu' creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante puo' indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.))
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Spiegazione