Art. 7. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Iniziativa del pubblico ministero.
Dispositivo
Art. 7.
(( (Iniziativa del pubblico ministero). ))
((Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilita' o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.))
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Spiegazione