Art. 45. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento.
Dispositivo
Art. 45.
(Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento).
Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
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Spiegazione
