Art. n°
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Art. 49. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi del fallito.

Dispositivo

Art. 49.

(( (Obblighi del fallito). ))


((L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonche' gli amministratori o i liquidatori di societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.


Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.


In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice puo' autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.))



Ratio Legis


Spiegazione