Art. 65. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pagamenti.
Dispositivo
Art. 65.
(Pagamenti).
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
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Spiegazione
