Art. n°
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Art. 64. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Atti a titolo gratuito.

Dispositivo

Art. 64.

(Atti a titolo gratuito).


Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilita', in quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante.



Ratio Legis


Spiegazione