Art. 64. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Atti a titolo gratuito.
Dispositivo
Art. 64.
(Atti a titolo gratuito).
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilita', in quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante.
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