Art. 97. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo.
Dispositivo
Art. 97.
(( (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo). ))
((Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.))
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Spiegazione