Art. n°
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Art. 103. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione.

Dispositivo

Art. 103.

(Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione).


Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non e' stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 95, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto puo' chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.


((Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.)) ((50))


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AGGIORNAMENTO (50)


Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."



Ratio Legis


Spiegazione