Art. n°
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Art. 148. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Fallimento della societa' e dei soci.

Dispositivo

Art. 148.

(( (Fallimento della societa' e dei soci). ))


((Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della societa', sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu' comitati dei creditori.


Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.


Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva.


I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.


Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.))



Ratio Legis


Spiegazione