Art. n°
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Art. 152. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Proposta di concordato.

Dispositivo

Art. 152.

(Proposta di concordato).


La proposta di concordato per la societa' fallita e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.


((La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:


a) nelle societa' di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;


b) nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative, sono deliberate dagli amministratori.


In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.))



Ratio Legis


Spiegazione