Art. n°
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Art. 167. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Amministrazione dei beni durante la procedura.

Dispositivo

Art. 167.

(Amministrazione dei beni durante la procedura).


Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale ((...)).


I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.


((Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale puo' stabilire un limite di valore al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.))



Ratio Legis


Spiegazione