Art. 167. Fallimento
Amministrazione dei beni durante la procedura.
Dispositivo
(Amministrazione dei beni durante la procedura).
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale ((...)).
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
((Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale puo' stabilire un limite di valore al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.))
Ratio Legis
Spiegazione