Art. 166. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pubblicita' del decreto.
Dispositivo
Art. 166.
(Pubblicita' del decreto).
((Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17)). Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu' giornali, da esso indicati. ((50))
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
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Spiegazione