Art. 170. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Scritture contabili.
Dispositivo
Art. 170.
(Scritture contabili).
Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
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Spiegazione