Art. 172. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Operazioni e relazione del commissario.
Dispositivo
Art. 172.
(Operazioni e relazione del commissario).
((Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.))
Su richiesta del commissario il giudice puo' nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
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Spiegazione