Art. n°
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Art. 172. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Operazioni e relazione del commissario.

Dispositivo

Art. 172.

(Operazioni e relazione del commissario).


((Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.))


Su richiesta del commissario il giudice puo' nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.



Ratio Legis


Spiegazione