Art. n°
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Art. 181. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Chiusura della procedura.

Dispositivo

Art. 181.

(( (Chiusura della procedura). ))


((La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.))((44))


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AGGIORNAMENTO (44)


Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."



Ratio Legis


Spiegazione