Art. 184. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti del concordato per i creditori.
Dispositivo
Art. 184.
(Effetti del concordato per i creditori).
Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori ((alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161)). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
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Spiegazione