Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 198. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Organi della liquidazione amministrativa.

Dispositivo

Art. 198.

(Organi della liquidazione amministrativa).


Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. E' altresi' nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.


Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza e' facoltativo.



Ratio Legis


Spiegazione