Art. n°
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Art. 204. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Commissario liquidatore.

Dispositivo

Art. 204.

(Commissario liquidatore).


Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.


Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.


Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.



Ratio Legis


Spiegazione