Art. n°
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Art. 236-bis Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Falso in attestazioni e relazioni.

Dispositivo

Art. 236-bis

(( (Falso in attestazioni e relazioni). ))


((Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.


Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.


Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta')).



Ratio Legis


Spiegazione