Art. 236-bis Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Falso in attestazioni e relazioni.
Dispositivo
Art. 236-bis
(( (Falso in attestazioni e relazioni). ))
((Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta')).
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Spiegazione