Art. n°
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Art. 237. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Liquidazione coatta amminitrativa.

Dispositivo

Art. 237.

(Liquidazione coatta amminitrativa).


Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228 e 229, ai creditori le disposizioni degli articoli 232 e 233 e all'imprenditore le disposizioni degli articoli 220 e 226.



Ratio Legis


Spiegazione