Art. n°
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Art. 238. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento.

Dispositivo

Art. 238.

(Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento).


Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.


E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gia' esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.



Ratio Legis


Spiegazione