Art. 238. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento.
Dispositivo
Art. 238.
(Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento).
Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.
E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gia' esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
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Spiegazione