Art. 9. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima e' ammesso a far valere i diritti dell'autore, finche' questi non si sia rivelato.
Dispositivo
Art. 9.
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima e' ammesso a far valere i diritti dell'autore, finche' questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorche' si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
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Codice del Diritto d'autore
Ratio Legis
Spiegazione