Art. n°
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Art. 9. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima e' ammesso a far valere i diritti dell'autore, finche' questi non si sia rivelato.

Dispositivo

Art. 9.

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima e' ammesso a far valere i diritti dell'autore, finche' questi non si sia rivelato.


Questa disposizione non si applica allorche' si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.



Ratio Legis


Spiegazione