Art. n°
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Art. 18. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

Dispositivo

Art. 18.

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.


Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.


L'autore ha altresi' il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.


Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.



Ratio Legis


Spiegazione