Art. 18. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
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Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.
Dispositivo
Art. 18.
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.
Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresi' il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
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Codice del Diritto d'autore
Ratio Legis
Spiegazione
