Art. 60. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.
Dispositivo
Art. 60.
Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.
Articoli correlati nel
Codice del Diritto d'autore
Ratio Legis
Spiegazione
