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Art. 71-octies. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori S.I.A.E., la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta pe

Dispositivo

Art. 71-octies.

((1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.


2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.


3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori e' destinata per il cinquanta per cento alle attivita' e finalita' di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge 5 febbraio 1992, n. 93.))



Ratio Legis


Spiegazione