Art. n°
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Art. 79. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti

Dispositivo

Art. 79.

((1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:


a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;


b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;


c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;


d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;


e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunita' europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;


f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.


2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.


3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.


4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.


5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.))


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AGGIORNAMENTO (14)


La Legge 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "E' inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa."



Ratio Legis


Spiegazione