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Art. 85-ter. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i dirit

Dispositivo

Art. 85-ter.

((1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.


2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 e' di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.))



Ratio Legis


Spiegazione