Art. n°
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Art. 101. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

La riproduzione di informazioni e notizie e' lecita purche' non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purche' se ne citi la fonte.

Dispositivo

Art. 101.

La riproduzione di informazioni e notizie e' lecita purche' non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purche' se ne citi la fonte.


Sono considerati atti illeciti:


a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facolta' da parte dell'agenzia. A tale fine, affinche' le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;


b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.



Ratio Legis


Spiegazione