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Art. 102-quinquies. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono ess

Dispositivo

Art. 102-quinquies.

((1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.


2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonche' l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresi' contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonche' qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.))



Ratio Legis


Spiegazione