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Art. 105. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme s

Dispositivo

Art. 105.

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.


Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, bastera' una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.


((Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed onerosa)).


Per le fotografie e' escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.



Ratio Legis


Spiegazione