Art. n°
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Art. 111. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, ne' per atto contrattuale, ne' per via di esecuzione forzata, finche' spettano personalme

Dispositivo

Art. 111.

I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, ne' per atto contrattuale, ne' per via di esecuzione forzata, finche' spettano personalmente all'autore.


Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del Codice di procedura civile.



Ratio Legis


Spiegazione