Art. 183. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
L'esercizio della attivita' per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, e' sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regol
Dispositivo
Art. 183.
L'esercizio della attivita' per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, e' sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non e' sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
L'esercizio della attivita' di collocamento e' soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.
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Spiegazione